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Serie A, Giudice Sportivo: due giornate di squalifica a Theo Hernandez. Una a Palladino

di Simone Bernabei

Il Giudice Sportivo, al termine della 7^ giornata di Serie A, ha preso le seguenti decisioni in merito a multe e squalifiche:

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan): per avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00
FERNANDES DA CONCE Francisco (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per
avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
COULIBALY Woyo (Parma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

MARIPAN LOAYZA Guillermo Alfon (Torino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00
PALLADINO Raffaele (Fiorentina): per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa con atteggiamento
veemente e scomposto.

OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PATTI Claudio (Empoli): per avere al 38’ del secondo tempo, rivolto un'espressione irriguardosa nei confronti dei calciatori della squadra
avversaria.

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MONZA per avere omesso di impedire la presenza negli spogliatoi di una persona non autorizzata che rivolgeva una critica irrispettosa al Direttore di gara.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco e due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS; per avere omesso di impedire la presenza negli spogliatoi di una persona non autorizzata che rivolgeva critiche all’operato arbitrale.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di
giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato due bicchieri semipieni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


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