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Giudice sportivo, ammende a Napoli, Hellas e altri cinque club: il comunicato ufficiale

di Lorenzo Di Benedetto

Il giudice sportivo della Serie A, dopo le gare della nona giornata di campionato ha comminato ammende a Hellas Verona, Napoli, Roma, Juventus, Empoli, Milan e Salernitana. Questo il comunicato.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; per avere infine, nel corso del primo tempo, lanciato dei bicchieri di plastica pieni di birra che attingevano alcuni collaborato della squadra avversaria posizionati in tribuna stampa; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle, dopo la segnatura della reta, rallentato sistematicamente la regolare ripresa del giuoco, costringendo l’Arbitro a prolungare di due minuti il tempo di recupero.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, cinque bottigliette d'acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. EMPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio del primo tempo.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti nei confronti dell'Arbitro.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


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