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Lazio-Torino si giocherà, il dispositivo: "L'ordinamento statale è sovrano su quello sportivo"

di Simone Lorini
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© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Attraverso il sito della FIGC, la Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha motivato il no al ricorso del club biancoceleste riguardo il rinvio di Lazio-Torino dello scorso 2 marzo. Di seguito il dispositivo ufficiale: "LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Piero Sandulli Presidente
Lorenzo Attolico Vice Presidente
Maurizio Borgo Componente relatore
Carlo Bravi Rappresentante AIA
riunita in videoconferenza, ha pronunciato la seguente
DECISIONE

sul reclamo numero RG 145/CSA/2020-2021, proposto dalla Società S.S. Lazio S.p.A., rappresentata e difesa dall’avvocato Gian Michele Gentile per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 218 del 12.3.2021; Visto il reclamo e i relativi allegati; Vista la memoria difensiva prodotta dalla Società F.C. Torino S.p.A. e i relativi allegati; Vista l’ulteriore documentazione prodotta dalla Società S.S. Lazio S.p.A. in data 29.3.2021 ed in ordine alla quale la Società F.C. Torino S.p.A. non si è opposta alla relativa acquisizione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 29.3.2021, l’Avv. Borgo e uditi, per la Società ricorrente, l’avvocato Gian Michele Gentile e, per la Società F.C. Torino S.p.A., l’Avv. Edoardo Chiacchio; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. RITENUTO IN FATTO Con atto, spedito in data 14.3.2021, la Società S.S. Lazio S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul C.U. n. 218 del 12.3.21 della predetta Lega) con la quale, in relazione alla gara Lazio-Torino, in programma per il 2.3.2021, era stato deliberato di non applicare, nei confronti della Società F.C. Torino S.p.A., la sanzione prevista dall’art. 53 delle NOIF per la mancata disputa del predetto incontro di calcio, ovvero la sconfitta per 0-3. A seguito della trasmissione degli atti da parte della Segreteria di questa Corte, la Società S.S. Lazio S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. In data 29.3.2021, nell’imminenza dell’udienza, la Società S.S. Lazio S.p.A. ha fatto pervenire documentazione (in ordine alla quale la Società F.C. Torino S.p.A. non si è opposta all’acquisizione, relativa a due precedenti giurisprudenziali pronunciati da Organi di giustizia sportiva dell’UEFA che deporrebbero, secondo l’avviso della Società reclamante, nel senso dell’accoglimento del reclamo). A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo, con conseguente applicazione, nei confronti della Società F.C. Torino S.p.A., della sanzione della sconfitta per 0-3, la ricorrente ha dedotto alcuni motivi. In particolare, la Società S.S. Lazio S.p.A. ha affermato che, nella fattispecie di cui è procedimento, non ricorressero, contrariamente a quanto affermato dal Giudice Sportivo, i presupposti per il riconoscimento, in favore della Società F.C. Torino S.p.A., della forza maggiore di cui all’art. 55 delle NOIF, evidenziando come il Giudice Sportivo avrebbe dovuto accertare l’illegittimità del provvedimento adottato dal Dipartimento della prevenzione dell’ASL di Torino in data 1 marzo 2021 con il quale veniva precisato che il provvedimento di quarantena nei confronti del “gruppo squadra” del Torino sarebbe scaduto alla mezzanotte del 2 marzo 2021, con conseguente disapplicazione dello stesso. Con memoria, trasmessa in data 25.3.2021, la Società F.C. Torino S.p.A. ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Questa Corte non può che confermare quanto statuito dal Giudice Sportivo per le ragioni che seguono. La Società reclamante, con due dei tre motivi di ricorso, contesta la decisione del Giudice Sportivo nella parte in cui, dopo avere evidenziato le incongruenze relative “all’autorizzazione postuma degli allenamenti individuali e, non da ultimo, circa la previsione di un “giorno zero” (alla stregua di un termine procedimentale a tutela di parte), e quindi di efficacia differita al giorno dopo, per un provvedimento di quarantena a possibile focolaio di variante inglese in atto”, non ha accertato, incidentalmente, l’illegittimità del provvedimento adottato dal Dipartimento della prevenzione dell’ASL di Torino in data 1 marzo 2021, con conseguente disapplicazione dello stesso. La Società S.S. Lazio S.p.A. chiede, pertanto, a questa Corte: 1) di procedere al predetto accertamento incidentale; 2) di disapplicare il provvedimento dell’ASL torinese ai soli fini della decisione del presente giudizio, con conseguente affermazione della insussistenza, nella fattispecie di cui è procedimento, dei presupposti per il riconoscimento della forza maggiore di cui all’art. 55 delle NOIF; 3) di applicare, nei confronti della Società F.C. Torino S.p.A., la sanzione della sconfitta per 0-3 con riferimento all’incontro di calcio Lazio-Torino in programma il 2 marzo 2021. Trattasi di richiesta che non può trovare accoglimento. Come evidenziato, infatti, dal Giudice Sportivo, questa Corte non può disapplicare i provvedimenti amministrativi, adottati da una autorità statale o, come nel caso di specie, territoriale; trattasi, invero, di “atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle norme federali, che cedono di fronte ai medesimi” (cfr., in tale senso, Collegio di Garanzia del CONI – Sezioni Unite, decisione 7 gennaio 2021, n. 1). A quanto sopra, si aggiungano le seguenti ulteriori considerazioni. L’ordinamento sportivo è un ordinamento internazionale autonomo a struttura piramidale, che in Italia ha il suo vertice nel CONI. Lo dichiara l’art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280, che stabilisce: “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo” (e quindi di non esclusiva rilevanza per quest’ultimo). L’ordinamento sportivo internazionale è, quindi, un ordinamento originario (per quanto riguarda la disciplina dell’attività sportiva in senso stretto) ma non sovrano (in quanto subordinato a quelli nazionali per quanto attiene ai controlli ed ai condizionamenti esterni stabiliti sovranamente da ciascuno Stato), che si articola in ordinamenti sportivi nazionali, i quali non sono né originari né sovrani. Pertanto, nelle ipotesi di contrasto tra ordinamenti, quello statale, in quanto sovrano, prevale perché esso si pone rispetto a qualunque altro ordinamento derivato (tra cui quello sportivo) come garante dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, nel caso di specie il diritto alla tutela della salute sia essa individuale che collettiva. Alla luce di quanto sopra, gli organi della giustizia sportiva non sono abilitati, contrariamente a quanto affermato dalla Società reclamante, a conoscere, sebbene incidenter tantum, della legittimità degli atti amministrativi delle autorità statali o territoriali né tantomeno possono disapplicarli trattandosi di atti esistenti, validi ed efficaci fino ad eventuale annullamento anche parziale in sede giurisdizionale ovvero d’ufficio da parte della medesima autorità che li ha adottati. A ciò si aggiunga, che, ove anche si potessero superare le predette criticità, rimarrebbero due dati fattuali insuperabili, ovvero la circostanza che l’autorità amministrativa che ha posto in essere l’atto amministrativo di cui la Società reclamante chiede la disapplicazione non è parte del giudizio nonché il fatto che, secondo l’assunto di parte ricorrente, tale atto avrebbe perso efficacia già dal 28/2, o comunque dall’1 marzo; il che rende del tutto contraddittoria la richiesta di disapplicazione dell’atto medesimo, formulata dalla S.S. Lazio S.p.A.. Pertanto, correttamente, il Giudice Sportivo si è arrestato di fronte al chiaro disposto dell’ultima nota della ASL di Torino, “la quale il 1° marzo, tempestivamente rispetto all’incontro previsto per il 2 marzo, integrando e chiarendo, seppur a richiesta, la portata del proprio precedente atto del 23 febbraio ha specificato che il provvedimento contumaciale perdurava fino a tutto il 2 marzo 2021”, ritenendo, quindi, che tale atto integrasse il c.d. factum principis, che ha impedito la prestazione da parte della Società F.C. Torino S.p.A. in relazione all’incontro di calcio Lazio-Torino; atto che, lo si ribadisce, non era e non è sindacabile da parte degli organi di giustizia sportiva.. Quanto, infine, al secondo motivo di ricorso con il quale la Società reclamante stigmatizza la condotta tenuta nella fattispecie di cui è giudizio dalla Società F.C. Torino S.p.A. che non sarebbe stata improntata ai canoni della lealtà sportiva e della correttezza e che, per ciò solo, giustificherebbe l’applicazione della sanzione di cui all’art. 53 delle NOIF, ovvero la sconfitta per 0-3, questa Corte non può esimersi dall’evidenziare che, in effetti, il provvedimento, a carattere interpretativo, adottato dall’ASL di Torino in data 1 marzo 2021 desta più di una perplessità; ed invero, un atto amministrativo, peraltro con finalità di prevenzione della salute collettiva a fronte della più grave emergenza sanitaria della storia moderna dell’umanità, non può produrre effetti dal giorno successivo alla sua adozione, alla stregua di un atto giudiziario. Ciò posto, non vi è dubbio che la Società F.C. Torino S.p.A. abbia tratto profitto dal provvedimento adottato dall’autorità sanitaria torinese, peraltro, su richiesta della stessa Società granata. Al proposito, non può che richiamarsi, ancora una volta, il principio secondo il quale “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo”. Tale principio non dovrebbe mai essere vanificato, neppure nella presente situazione di emergenza sanitaria, con comportamenti che, come nel caso della Società F.C. Torino S.p.A., sembrano finalizzati, invece, all’unico fine di ottenere, nelle ipotesi di calciatori risultati positivi al COVID-19, il rinvio della disputa delle gare che potrebbero essere, tranquillamente, disputate, atteso, peraltro, il consistente numero delle rose di calciatori a disposizione delle Società professionistiche. Comportamenti, questi ultimi, improntati ad una sorta di “furbizia” che non sono, in alcun modo, in linea con i principi di lealtà, probità e correttezza che devono, invece, sempre ispirare chi partecipa a competizioni che, sebbene abbiano natura professionistica, riguardano sempre un gioco, o meglio un “giuoco” per ricordare la parola ricompresa nella definizione della Federazione. Purtuttavia, questa Corte non può che richiamare la portata precettiva di quanto affermato dal Collegio di Garanzia del CONI – Sezioni Unite, decisione 7 gennaio 2021, n. 1, già più sopra richiamata, in ordine al fatto che gli atti amministrativi integrano il c.d. factum principis in quanto hanno prevalenza rispetto alla disciplina federale. Ed è solo per questa ragione che questa Corte non può che aderire alle conclusioni cui è pervenuto il Giudice Sportivo, non senza, però, avere sottolineato, con forza, come fatto dallo stesso Giudice di prime cure, che “Resta, altresì, anche in questo caso del tutto integra e impregiudicata l’eventuale attività di inchiesta, e i conseguenti esiti, della Procura Federale in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC validati dall’Autorità statale e agli altri profili di rilevanza secondo l’ordinamento sportivo”; un procedimento disciplinare, quest’ultimo, che, ove dovesse essere instaurato, sarebbe, comunque, di competenza del Tribunale federale e della Corte Federale di Appello e non certamente del Giudice Sportivo e di questa Corte. In conclusione, non può che ribadirsi quanto sottolineato dal Giudice Sportivo ovvero che “…. la prescrizione integrativa della ASL, con fissazione della scadenza del provvedimento contumaciale alla mezzanotte del 2 marzo 2021, intervenuta con congruo anticipo rispetto alla prevista effettuazione dell’incontro, rendeva oggettivamente impossibile, per causa esterna non imputabile al Torino F.C., il trasferimento del gruppo squadra individuato e la prestazione sportiva, pena il rischio di incorrere in sanzioni anche penali”. Dal che non può che conseguire il rigetto del reclamo, proposto dalla Società S.S. Lazio S.p.A., con conseguente conferma della decisione del Giudice Sportivo.

P.Q.M.
Respinge.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maurizio Borgo Piero Sandulli
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce".

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