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TFN: Rende multato, inibizione di 20 giorni per Coscarella

di Andrea Piras
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© foto di Uff. Stampa Rende Calcio

Il Tribunale Federale Nazionale ha pronunciato nella riunione fissata il 12 dicembre 2019, a seguito del Deferimento n. 6745/206 pf19-20 GC/GP/ma del 22.11.2019 a carico del sig. Coscarella Fabio e della società Rende Calcio 1968 Srl, la seguente decisione:
- il Sig. Fabio Coscarella, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della società Rende Calcio 1968 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione al mancato rispetto dell’adempimento previsto dal Titolo II lett. a) punto 4) del Comunicato Ufficiale n. 101/A del 17 Aprile 2019, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 131/A del 24 Maggio 2019, per non aver depositato, entro il termine del 17 Giugno 2019, previsto dalla normativa federale, il nulla osta del Prefetto di Vibo Valentia, ottenuto in data 20.06.19 e depositato solo il giorno successivo, con riferimento all’istanza di deroga a svolgere l’attività sportiva s.s. 2019/2020 presso lo Stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, impianto non ubicato nel proprio Comune; - la società Rende Calcio 1968 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, commi 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante, sig. Fabio Coscarella, come sopra descritto; Il patteggiamento Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani dell’avv. Pietrangeli Alessandro e, per delega di entrambi i deferiti, l’avv. Eduardo Chiacchio, hanno depositato due distinte richieste di patteggiamento che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento; ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente; esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Coscarella Fabio sanzione base inibizione giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 – giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione giorni (20); per la società Rende Calcio 1968 Srl, sanzione base ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00), ridotta di 1/3 - € 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33), sanzione finale ammenda di € 6.700,00 (seimilasettecento/00); risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento: il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Coscarella Fabio e la società Rende Calcio 1968 Srl, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue; comunicato infine alla società Rende Calcio 1968 Srl che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083; P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Coscarella Fabio, inibizione di giorni 20 (venti/00);
- per la società Rende Calcio 1968 Srl, ammenda di € 6.700,00 (seimilasettecento/00).

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Sabato 4 Maggio 2024
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