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Serie C, giudice sportivo: 13 squalificati. Stangata Feralpisalò: tre turni a Pisano

di Claudia Marrone
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© foto di Federico De Luca

Dopo la 12^ giornata del campionato di Serie C, il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 2 novembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 30, 31 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE 2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

GARA TARANTO / POTENZA DEL 30.10.2021
Questo Giudice Sportivo, letta la relazione redatta dai componenti la Procura Federale concernente quanto accaduto al termine della gara allorquando i calciatori del Taranto si sono avvicinati ai loro sostenitori nei pressi della curva nord dello stadio, osserva quanto segue.
La fattispecie normativa richiamata nella relazione in oggetto e la descrizione dei fatti ivi contenuta rendono opportuno disporre ulteriori accertamenti a cura della Procura federale in ordine:
1. alla specificazione ancora più puntuale dei comportamenti dei tifosi tenuta nell'occasione e che ha indotto i calciatori a rimanere presso la curva nord;
2. alla specifica individuazione dei Calciatori del Taranto che si sono trattenuti vicino alla curva nord e che hanno intonato il coro descritto nella relazione;
3. alla presenza dello SLO del Taranto fin dal momento inziale dei fatti in esame e al comportamento tenuto dallo stesso, acquisendone le relative dichiarazioni;
4. alla eventuale interlocuzione dello SLO con altri Soggetti istituzionali;
5. ad ogni ulteriore circostanza utile ai fini di una più completa ricostruzione della vicenda.
Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.

SOCIETA'
AMMENDA

€ 2.000,00 TARANTO 1. per avere i suoi sostenitori: al 21°minuto intonato cori offensivi e denigratori per motivi di origine territoriale nei confronti della città di Bari; al 34 °minuto intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine; al 55°minuto intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine e delle Istituzioni.
2. per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 60° minuto, dalla Curva Nord all’interno del recinto di gioco una bottiglietta formato mignon di vetro.
3. per avere i suoi raccattapalle, al 36°minuto circa del primo tempo, ritardato la ripresa del gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione fra le condotte dei tifosi e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 1.500,00 LECCO 1. per avere i suoi sostenitori proferito frasi oltraggiose e offensive: al termine del primo tempo nei confronti dei calciatori della Società avversaria mentre rientravano negli spogliatoi; al 46° minuto del secondo tempo (un solo sostenitore) e al termine della gara nei confronti del Commissario di campo;
2. per avere i suoi sostenitori al termine della gara indirizzato sputi verso il Commissario di campo senza colpirlo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e il numero limitato di sostenitori che hanno posto in essere le condotte sopra indicate (r.c.c.).
€ 1.500,00 PRO SESTO 1. per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore ospiti in numero di circa 40, intonato cori oltraggiosi: al 1°minuto del primo tempo, per 2 volte, nei confronti del Presidente della squadra avversaria (dalla stragrande maggioranza dei suddetti sostenitori); al 36°minuto del primo tempo, per 2 volte, nei confronti del Presidente della squadra avversaria (dalla minoranza dei suddetti sostenitori); al 45°minuto del secondo tempo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, cori di due differenti contenuti e ripetuti entrambi 2 volte dalla maggioranza dei suddetti sostenitori.
2. per avere i suoi sostenitori al 40°minuto del secondo tempo urlato grida offensive nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 25 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società giocava in trasferta (r. proc. fed.).
€ 1.000,00 AVELLINO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 4°minuto circa del primo tempo, lanciato dalla curva occupata dagli stessi verso il campo un fumogeno che rimaneva incastrato nella rete tra l’anello superiore ed inferiore della curva medesima fino al relativo spegnimento. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società giocava in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 1.000,00 FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all'11°minuto circa del secondo tempo, dalla curva occupata dai sostenitori medesimi sul terreno di gioco una bottiglietta di acqua da mezzo litro semipiena e priva di tappo, senza causare danni a cose o persone. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società giocava in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 1.000,00 TURRIS per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, in occasione dei 2 goal della Turris, ai minuti 51° e 58°, in campo dal proprio settore di tribuna due bicchieri pieni di acqua in plastica colpendo la panchina della squadra di casa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 1.000,00 TRENTO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco: al 10° minuto del secondo tempo cinque bicchieri di plastica di cui due contenenti birra sul terreno di gioco nei pressi della porta; al 40°minuto del secondo tempo tre bicchieri di plastica di cui due contenenti birra sul terreno di gioco nei pressi della porta. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
€ 1.000,00 GUBBIO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’ incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 45°minuto del secondo tempo all’interno del recinto di gioco due bottigliette d’acqua senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 9 NOVEMBRE 2021 E AMMENDA € 500

D’ALESIO SALVATORE (FIDELIS ANDRIA) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, a seguito di una decisione tecnica si alzava dalla panchina e con le braccia in alto in segno di protesta gridava parole irriguardose al suo indirizzo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV uff.).

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2021 E AMMENDA € 1.000,00

ANGELO BATTAZZA (LECCO) per avere, dal 17° minuto del secondo tempo, mentre si trovava in tribuna dietro il IV Ufficiale di gara: tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti della quaterna arbitrale e della classe arbitrale, pronunciando ripetutamente nei loro riguardi frasi offensive e accusandoli di parzialità; proferito nei confronti del Direttore di gara frasi offensive e denigratorie per motivi di origine territoriale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 23 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e considerata la gravità delle accuse formulate nei confronti della quaterna arbitrale e della classe arbitrale nel suo complesso. (r.c.c.).
€ 500 DI AMMENDA
FORESTI DIEGO (CATANZARO) per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto per tutta la durata della gara sulla panchina principale in luogo di quella aggiuntiva (come da distinta consegnata al Direttore di Gara). Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti (r.proc. fed, panchina aggiuntiva).
POLITO CIRO (BARI) per avere tenuto un comportamento non corretto accedendo e trattenendosi durante l'intervallo fra il 1° ed il 2° tempo in un'area dell'impianto sportivo al cui accesso non era legittimato in quanto non inserito in distinta gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti (r.proc. fed.).
CAIATA SALVATORE (POTENZA) per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto per tutta la durata della gara sulla panchina principale in luogo di quella aggiuntiva. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva dei fatti. (r.proc. fed, r.c.c., panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500

PASQUALE VISCONTI (CATANZARO) per avere tenuto un comportamento non corretto, proferendo al termine della gara nei confronti di un dirigente della società avversaria parole minacciose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r.proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PANTERA PAOLO (FERMANA) per aver pronunciato un’espressione blasfema al 43° minuto del primo tempo, mentre si trovava in prossimità della panchina. Sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.) € 1.000,00 DI AMMENDA
DE SIMONE DOMENICO (AVELLINO) per avere al 7°minuto del primo tempo proferito frasi irriguardose nei confronti del Commissario di Campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, considerate le modalità dei fatti (r.c.c., panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PISANO EROS (FERALPISALÒ) per avere tenuto, al 46° minuto del secondo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, in area di rigore avversaria, colpiva al volto intenzionalmente un avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
AMADIO STEFANO (LATINA) per avere tenuto, al 40°minuto del secondo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto tentava volontariamente di colpire un avversario con il gomito destro, non riuscendoci. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la intrinseca pericolosità del gesto posto in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 1.000,00
MINESSO MATTIA (MODENA) per avere tenuto, al 16°minuto del primo tempo, una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, durante una marcatura dove contendeva lo spazio con l'avversario ruotando il busto allungava la mano colpendo con una manata al volto l'avversario senza provocare conseguenze fisiche allo stesso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva della condotta e il comportamento del calciatore successivo al provvedimento di espulsione e considerato che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
RIZZO AGOSTINO (AVELLINO) per avere tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE E AMMENDA € 500
DODA MASIMILIANO (PALERMO) per essersi trattenuto all’imboccatura del tunnel che conduce agli spogliatoi dopo il provvedimento di espulsione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DOSSENA ALBERTO (AVELLINO)
MARTINELLI LUCA (CATANZARO)
CAPONI ANDREA (PONTEDERA)
D’ALENA ANTONIO (IMOLESE)
BARBERINI CHRISTIAN (LATINA)
SARZI PUTTINI DANIELE (ACR MESSINA)
ADAMO EMANUELE PIO (MONTEROSI TUSCIA)
CRIMI MARCO (TRIESTINA)

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Lunedì 6 Maggio 2024
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