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Corte Sportiva Appello, respinti ricorsi Vibonese, Olbia e Viterbese

di Luca Bargellini
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La Corte Sportiva d’Appello della FIGC si è espressa su diversi ricorsi di club di Serie C:

I° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Avv. Fabio Di Cagno - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL’U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIBONESE/RIETI DEL 13.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 186/DIV del 14.02.2019) La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio di Vibo Valentia Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL’OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLBIA/ROBUR SIENA DEL 20.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 209/DIV del 27.02.2019) La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Olbia Calcio 1905 S.r.l. di Olbia (Sassari) Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Agostino Chiappiniello, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA SERIE C VITERBESE CASTRENSE/TERAMO DEL 27.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 50/Clt del 2802.2019) La C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S. Viterbese Castrense di Viterbo Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA SIG.RA DURIO ANNA (PRESIDENTE ROBUR SIENA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2019 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/PISTOIESE DEL 5.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 219/DIV dell’8.03.2019) La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla sig.ra Durio Anna ridetermina la sanzione dell’inibizione fino all’8.6.2019. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL SIG. TRANI FEDERICO (VICE PRESIDENTE ROBUR SIENA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2020 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/PISTOIESE DEL 5.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 219/DIV dell’8.03.2019) La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Trani Federico. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL ROBUR SIENA SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/PISTOIESE DEL 5.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 219/DIV dell’8.03.2019) La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Robur Siena di Siena ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 25.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Agostino Chiappiniello, Dott. Roberto Vitanza - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7. RICORSO DEL CALCIATORE CANINI MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GIOCO INFLITTA SEGUITO GARA VIRTUS VECAMP VERONA/FERALPISANÒ DEL 10.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 223/DIV del 12.03.2019) La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Canini Michele dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELL’A.C. GOZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EMILIANO SAMUELE SEGUITO GARA GOZZANO/OLBIA DEL 10.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 223/DIV del 12.03.2019) La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Gozzano di Gozzano (Novara) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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