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Fallimento Parma, confermate le sanzioni per Ghirardi e Leonardi

di Nico D'Agostino
per Parmalive.com
Daniele Buffa/Image Sport
Daniele Buffa/Image Sport

Il fallimento del Parma FC è ancora negli occhi di tutti e soprattutto dei tifosi ducali, costretti a seguire la propria squadra del cuore dalla serie dilettanti. Arrivano oggi e solo in serata, le Determinazioni delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport presieduto dal cons. Franco Frattini che, attraverso il sito ufficiale del CONI, hanno confermato le sanzioni precedentemente inflitte a Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi, rispettivamente Presidente ed Amministratore Delegato all'epoca dei fatti. 
Ecco la nota ufficiale: “respinto il ricorso presentato, in data 9 marzo 2017, da parte del sig. Pietro Leonardi (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della società Parma FC) avverso la medesima decisione della Corte d’Appello Federale FIGC che ha irrogato al ricorrente l’inibizione per cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, oltre all’ammenda pari ad euro 150.000,00;
- respinto il ricorso presentato, in data 9 marzo 2017, da parte del sig. Tommaso Ghirardi (all’epoca dei fatti Presidente della società Parma FC) avverso la medesima decisione della Corte d’Appello Federale FIGC che ha irrogato al ricorrente l’inibizione per cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, oltre all’ammenda pari ad euro 150.000,00.
- Accolti invece i ricorsi del sig. Maurizio Magri (all'epoca dei fatti, sindaco della società Parma Calcio FC S.p.A.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, per l'inibizione di 6 mesi e l'ammenda pari ad € 15.000,00; per l’effetto, ha rinviato il procedimento alla CFA FIGC affinché valuti quali siano i criteri in base ai quali l’omissione dell’attività di vigilanza di un sindaco di una società sportiva possa integrare, motivando sui fatti, il principio di cui all’art. 1 CGS FIGC;
- della sig.ra Susanna Ghirardi e del sig. Giovanni Schinelli (all'epoca dei fatti, Consiglieri di Amministrazione della Società Parma FC), per l'inibizione di 2 anni, oltre all'ammenda pari ad € 40.000,00, ed al sig. Giovanni Schinelli l'inibizione di 2 anni, oltre all'ammenda pari ad € 25.000,00 e del sig. Arturo Balestrieri (all’epoca dei fatti membro del CdA della società Parma FC) per l’inibizione di un anno, oltre all’ammenda pari ad euro 10.000,00. Per l’effetto, sono stati rinviati i procedimenti alla CFA FIGC affinché valuti quali siano i criteri in base ai quali la funzione di un Amministratore di società sportiva privo di delega possa integrare, motivando sui fatti, il principio di cui all’art. 1 CGS FIGC".


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Giovedì 28 Marzo 2024