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Serie C, Giudice Sportivo: stangata Seregno. Tre turni di stop a Gentile, 2 a D'Andrea

di Luca Bargellini

La Lega Pro ha diramato le decisioni del Giudice Sportivo sulle gare del 6 e 7 novembre per quanto riguarda il Girone A e C:

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
GENTILE FEDERICO (SEREGNO) - per aver, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’arbitro dapprima pronunciando al suo indirizzo frasi offensive e sconvenienti e, quindi, alla notifica del provvedimento di espulsione, non uscendo immediatamente dal terreno di gioco, tornando verso l’arbitro e ripetendo ulteriormente frasi del medesimo contenuto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., da una parte ritenuta la continuazione e, dall'altra, le particolari modalità di commissione della condotta.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
D’ANDREA FILIPPO (SEREGNO)
per avere, al 19° minuto del secondo tempo, a gioco non in svolgimento, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, colpiva con una manata al volto a mano aperta un avversario, senza provare conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e il fatto che la condotta è stata perpetrata a gioco fermo.
ZANCHI ANDREA (CATANIA) - per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, effettuava un tackle scivolato, frontalmente rispetto al suo avversario, e, nel tentativo di contendere il pallone, lo colpiva con i tacchetti alla caviglia, senza provocare conseguenze fisiche all’avversario.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
STANCAMPIANO GIUSEPPE (CATANIA) -per avere, al 22° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, in segno di protesta verso una sua decisione, a gioco in svolgimento, si alzava dalla panchina uscendo dall’area tecnica ed effettuando gesti plateali con le braccia urlando parole irrispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e le parole utilizzate e ritenuta la continuazione ( r.a.a.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
COCCO ANDREA SALVATORE (SEREGNO)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
TAIT FABIAN (SUDTIROL)


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